La dura vita dell’Architetto: le linee guida per restare sempre sul pezzo

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Ai sensi del Regolamento del CNAPPC, tutti gli architetti, regolarmente iscritti all’Albo, devono assolvere a un obbligo di formazione professionale continua.

Lo scopo primario è quello di salvaguardare e tutelare la collettività garantendo la formazione continua dei liberi professionisti in difesa della qualità; un professionista aggiornato, infatti, affina le proprie competenze tecniche e sviluppa quelle professionali.

Ogni iscritto all’albo, dunque, ha l’obbligo di acquisire, nel triennio di competenza, 60 crediti formativi professionali, 12 dei quali devono derivare da attività di aggiornamento su tematiche di Deontologia e Discipline Ordinistiche.

Il 2019 è l’ultimo anno previsto dal triennio di aggiornamento professionale, per questo motivo, se alla fine dell’anno si fossero raggiunti più di 60 crediti, solo 20 potranno essere trasferiti nel triennio successivo.

Il 17 giugno, per esempio, Tradimalt sarà partner tecnico del corso di formazione online per architetti “Recupero architettonico di edifici storici”, valido per il conseguimento di crediti formativi. Ne abbiamo parlato qui.

È importante infatti che i corsi, gli eventi e i seminari siano protocollati con il CNAPPC, in caso contrario bisognerà inoltrare un’apposita autocertificazione presso la piattaforma digitale im@ateria.

Esistono però dei casi in cui è previsto l’esonero dalla formazione. Vediamo nel dettaglio.

L’esonero è previsto in alcune precise condizioni e va segnalato, tranne nel primo caso in elenco in cui è automatico, sempre sul portale im@ateria. Sono dunque esclusi:

  • professionisti iscritti all’albo da almeno 20 anni, con oltre 70 anni di età;
  • maternità, paternità ed adozione;
  • malattia grave o infortunio che portino ad un’interruzione dell’attività di almeno sei mesi;
  • docenti universitari a tempo pieno, siano essi ordinari, associati o ricercatori;
  • iscritti che non esercitano la professione da almeno 3 anni consecutivi;
  • impedimenti derivati da cause di forza maggiore che devono essere documentate a dovere.

E se non mi formo? Che succede?

Le sanzioni variano in base alla quantità di crediti mancanti: se si parla di crediti pari o inferiori a 12 è prevista la censura, vale a dire una dichiarazione formale di inadempienza.

Per mancanze superiori, invece, si è obbligati a una sospensione dell’esercizio della professione per una durata proporzionale ai crediti non ottenuti.

 

 

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