Per ottenere la maxi detrazione sarà necessario dimostrare il nesso di causalità tra il danno dell’immobile e l’evento sismico.
La Risoluzione n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che la proroga al 2025 del Superbonus – indicata dalla Legge di Bilancio in vigore – possa essere applicata solo agli edifici inagibili, per i quali è possibile dimostrare che il danno sia da attribuire unicamente al sisma.
A tal fine l’Agenzia indaga il rapporto tra il Superbonus 110% e i contributi previsti per la ricostruzione delle strutture danneggiate dai terremoti dopo il 2009. In questi casi infatti è possibile finanziare i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico scegliendo tra:
- Superbonus potenziato: l’incentivo è un’alternativa al Sismabonus e prevede un incremento del 50% sul limite di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma;
- Superbonus combinato: la detrazione del 110% spetta solo per la quota di spesa che supera il contributo di ricostruzione, che viene concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma che rispettano tutti i requisiti richiesti dalle normative.
Chi può usufruire della proroga
La risoluzione pubblicata lo scorso 15 febbraio 2022 riporta una prima precisazione rispetto all’ambito applicativo del comma 8-ter dell’art.119 del DL Rilancio, dedicato agli incentivi per le operazioni di efficientamento energetico, miglioramento antisismico e installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Il testo della norma recita che “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%”.
Il documento rilasciato dalle Entrate permette di usufruire della proroga della maxi detrazione solo gli immobili per i quali vi è uno stato di emergenza conclamato.
Non basta che l’edificio si trovi in uno dei comuni per i quali è stata dichiarata l’emergenza, ma occorre anche verificare il nesso causale danno-sisma attraverso la scheda AeDes o un documento analogo.
A poter richiedere il Superbonus sono quindi tutte le unità strutturali e gli aggregati ad uso – anche prevalentemente – residenziale che possono attestare sia la diretta consequenzialità del danno rispetto agli eventi sismici, sia l’impatto che lo stesso danno ha avuto nel determinare l’inagibilità del fabbricato.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate fa riferimento ai seguenti esiti di inagibilità:
- B: edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;
- C: edificio parzialmente inagibile;
- E: edificio inagibile.
I casi di esclusione
Considerate tutte le condizioni presentate fin qui, l’Agenzia ha ritenuto che la proroga del Superbonus al 2025 non possa essere applicata in due nei casi specifici, anche se gli edifici risultano ubicati nei comuni colpiti da sisma.
Nel primo caso il livello del danno non è tale da determinare l’inagibilità della struttura; nel secondo, invece, manca la causalità diretta e il danno è preesistente al terremoto per il quale, solo dopo, è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La Risoluzione n. 8/E interviene a disciplinare un quadro confuso e spesso vittima di abusi e frodi, come denunciato anche dal Correttivo Antifrodi. La speranza è, ancora una volta, quella già sottolineata in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica: promuovere comportamenti corretti per salvaguardare la popolazione e il patrimonio edilizio contro gli eventi sismici.