Deroghe alla cessione del credito, cosa dice l’Agenzia delle Entrate

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Barriere architettoniche, tra gli interventi che possono usufruire alle deroghe della cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate torna sui bonus edilizi e chiarisce le novità del Decreto Cessioni, con particolare riferimento alle deroghe per usufruire delle opzioni alternative

Lo stop alla cessione del credito non è per tutti. Nel caso del Bonus Barriere Architettoniche è ancora possibile esercitare le opzioni alternative, così come lo è, in certe condizioni, anche per il Superbonus e per gli altri incentivi edilizi.

A dirlo è la circolare n. 27 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, che analizza le modifiche apportate dal Decreto Cessioni all’art. 121 del Decreto Rilancio. Una delle novità del D.L. 11/2023 riguarda l’introduzione di un divieto generalizzato per l’esercizio delle opzioni alternative; il testo delle Entrate illustra proprio le deroghe al divieto.

Per il lavori che non rientrano nel Bonus Barriere Architettoniche, la data spartiacque è quella del 17 febbraio 2023. Con l’entrata in vigore del Decreto Cessioni, infatti, i beneficiari del Superbonus e degli altri incentivi possono fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, ripartita su più anni d’imposta.

Il divieto all’esercizio della cessione del credito e dello sconto in fattura non si applica, inoltre, anche agli interventi di ONLUS, cooperative, case popolari, agli edifici danneggiati da terremoti e altre calamità e, infine, alle varianti di lavori i cui titoli abilitativi erano stati presentati prima del termine ultimo

Cessione del credito per il Bonus Barriere Architettoniche

L’incentivo in questione, introdotto dalle Legge di Bilancio 2022, prevede una detrazione del 75% per migliorare la mobilità delle persone disabili. Il Bonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024 e finanzia una vasta gamma di opere che spaziano dalla sostituzione degli infissi al rifacimento di bagni e cucine.

In questo caso è ancora possibile optare per la cessione del credito per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per i lavori di:

  • eliminazione delle barriere in edifici già esistenti;
  • automazione degli impianti di edifici e singole unità immobiliari, volti a migliorare la mobilità;
  • smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito (in caso di sostituzione dell’impianto).

Cessione per il Superbonus

Una seconda deroga è prevista per gli interventi che rientrano nel Superbonus e che hanno completato l’iter burocratico per l’inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023, cioè prima dell’entrata in vigore del Decreto Cessioni.

Le opere che possono godere della cessione del credito sono quelle che, alla data sopra indicata, avevano:

  • presentato la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi di interventi effettuati dai condomini;
  • presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare n. 27 fornisce, a questo proposito, chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla CILA o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA. A tale proposito si precisa che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato solo rispetto alle opere trainanti.

Deroghe alla cessione del credito, cosa dice l'Agenzia delle Entrate
Credit foto: CondominioWeb

Cessione del credito per i bonus casa ordinari

In questo caso la deroga è concessa ai lavori per cui, entro il 16 febbraio 2023:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • sono già iniziati i lavori (dove non è previsto il titolo abilitativo) o, nel caso in cui non fossero ancora iniziati, fosse stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi.

In assenza di acconti versati al 17 febbraio 2023, è necessario provare l’avvio dei lavori o la stipula dell’accordo vincolante con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente (o committente) e dal cessionario (o prestatore).

Inoltre, ancora alla data del 16 febbraio, sarà necessario aver presentato un titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori di:

  • realizzazione di box auto;
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori;
  • interventi antisismici effettuati con demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone a rischio 1, 2 e 3, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva rivendita entro trenta mesi dal termine dei lavori.

Remissione in bonis

La circolare delle Entrate indica poi le due nuove ipotesi in cui, secondo il Decreto Cessioni, è possibile avvalersi della remissione in bonis per sanare l’invio tardivo o mancato delle comunicazioni.

La prima ipotesi interessa l’asseverazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota dell’agevolazione. In caso di sconto in fattura o cessione del credito, l’asseverazione può anticipare la presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi, invece, riguarda i casi in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto quando la comunicazione non è stata presentata entro il 31 marzo 2023 (perché non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati). Per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023.

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