Abusi edilizi sanabili? Ok alla detrazione del 110%

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Si può accedere alla super detrazione del 110% anche con lavori di edilizia libera su immobili non ancora condonati.

La Direzione regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato, con la consulenza giuridica 910-1/2020, che possono ottenere il Superbonus i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili non ancora condonati.

Cosa significa in concreto?

Una delle condizioni per usufruire del bonus ristrutturazioni è la regolarità degli interventi edilizi. La detrazione, infatti, viene revocata nel caso di opere difformi da quelle comunicate.

Ma cosa accade se le opere da realizzare rientrano fra quelle di edilizia libera, che non richiedono nessuna comunicazione preventiva?

E se questi interventi vengono realizzati su uno stabile oggetto di domanda di condono, ma non ancora sanato?

La risposta dell’Agenzia dell’Entrate: se gli interventi rientrano nell’edilizia libera è sufficiente un’autocertificazione che attesti la data di inizio lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione.

In questo senso è bene consultare la Tabella A, Sezione II – Edilizia, allegata al Decreto SCIA D.Lgs 22/2016 per capire quale procedura edilizia è necessario seguire.

In caso di difformità?

Per quanto riguarda il concetto di difformità, si individuano due casi:

  • Il primo caso, è la realizzazione di opere non rientranti nella corretta categoria di intervento. Come nel caso dei lavori realizzati con Scia, per i quali sarebbe stato invece necessario il permesso di costruire, che però sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. In questo caso, non si perde la detrazione fiscale a condizione che si provveda a richiedere la sanatoria edilizia.
  • Il secondo caso riguarda la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Se si verificano queste condizioni, la detrazione fiscale viene revocata.

Devono essere segnalati presso l’Agenzia delle Entrate gli interventi abusivi, perché tali lavori non hanno diritto alla detrazione. Al contrario, non competono all’Agenzia le valutazioni sugli interventi di edilizia libera, realizzati in modo regolare, su edifici oggetto di domanda di condono e non ancora sanati.

L’Agenzia ha quindi concluso che l’agevolazione può essere concessa anche se il procedimento di condono edilizio, relativo ad altri interventi rispetto a quelli per cui è stata chiesta la detrazione, non è stato ultimato.

Credit Foto: Peter H.

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