Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 192 del 2 novembre 2017, attuativo del Codice Appalti.
Entrerà in vigore il 4 gennaio 2018 e definisce le linee guida e le regole che le sedi estere delle Amministrazioni italiane devono seguire per le gare di appalti.
In primo luogo il valore dei contratti verrà attribuito in base al cambio valuta, stabilito dalla Banca d’Italia, alla data del primo atto della gara. Se il contratto ha un valore inferiore ai 40 mila euro non sarà necessario consultare operatori economici diversi, e al vincitore verrò appaltato il lavoro con affidamento diretto.
Se nel bando di servizi e forniture non è indicata espressamente, si potrà usare la procedura negoziata solo se il valore del contratto è compreso tra i 40 mila e le soglie europee. 144 mila euro per le gare inerenti autorità governative centrali, 221 mila per le amministrazioni decentrate. Altrimenti si ricorrerà alle procedure ordinarie.
I contratti verranno stipulati secondo le normative del Paese in cui verrà eseguito il contratto, che dovrà in ogni caso essere conforme alle disposizioni nazionali ed europee, anche a livello di tutela del lavoratore, secondo gli standard minimi accettati a livello internazionale.
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) dovrà essere scelto tra i dipendenti della sede estera, e dovrà essere necessariamente anche un tecnico se l’oggetto del contratto è un servizio o un lavoro attinente all’ingegneria e all’architettura. Se non potesse essere individuata nessuna figura tra i dipendenti, l’incarico potrà essere affidato a soggetti esterni, a condizione che rispettino le condizioni di competenza e siano coperti da un’assicurazione per i rischi professionali, il tecnico esterno, inoltre, dovrà dimostrare di non avere legami con i partecipanti al bando.