Cambia il Codice Appalti: le modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

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L’entrata in vigore del Decreto Legge Semplificazioni, D.L. 76 del 16 luglio 2020, prevede delle modifiche importanti per il Codice Appalti, la maggior parte di carattere temporaneo, ma non per questo di minor rilevanza. Capiamo quali secondo quanto pubblicato da ediltecnico.it.

Contratti sotto-soglia

Nelle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga temporanea del disposto dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del d.L. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede, per i lavori servizi e forniture, le seguenti modalità:
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro (per i servizi e forniture affidamento diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);
 procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, con consultazione di almeno 5 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5 operatori economici;
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10 operatori economici;
 procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, con consultazione di almeno 15 operatori.

Maggiori costi sicurezza

Fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera b) del d.L. 76/2020, sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’astai maggiori costi derivantidall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Avvio procedure non incluse nella programmazione

Fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d) del d.L. 76/2020, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.

Adozione stato di avanzamento

Sempre fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera a) del d.L. 76/2020, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo.

Obbligo visita luoghi

Per le procedure avviate fino alla data del 31 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del d.L. 76/2020 le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare.

Consegna in via d’urgenza

Per le procedure avviate fino alla data del 31 luglio 2021, l’articolo 8, comma 1, lettera a) del d.L. 76/2020 dispone che resta sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Sospensione dei lavori

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del d.L. 76/2020, fino al 31 luglio 2021 la sospensione volontaria o coattiva dell’esecuzione dei lavori di opere pubbliche può avvenire esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Cause di forza maggiore

Anche in questo caso fino al 31 luglio 2021, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, lettera c) del d.l. 76/2020, quando il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

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