Svariate le aree di intervento. Tra queste: tutela dell’equo compenso, revisione dei prezzi, obbligo del BIM, affidamenti diretti e qualificazione delle stazioni appaltanti
È in vigore dall’1 gennaio 2025 il D. Lgs. 209/2024, meglio noto come Correttivo Appalti. Questo testo integra e modifica oltre 70 articoli del Codice dei Contratti Pubblici, con l’intenzione di semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente.
Diversi sono i temi trattati nel provvedimento. Riepiloghiamo le principali novità punto per punto.
Indice
- Tutela dell’equo compenso
- Meccanismo di revisione dei prezzi
- Varianti in corso d’opera
- Obbligo del BIM e digitalizzazione
- Rotazione negli affidamenti diretti e affidamenti esterni
- Qualificazione delle stazioni appaltanti
Tutela dell’equo compenso
Dal confronto con i professionisti e le imprese è emerso che la Legge 49/2023 sull’equo compenso non si applica ai contratti pubblici. Il Correttivo Codice Appalti ha introdotto dei criteri specifici per garantire un compenso proporzionato a chi partecipa alle gare della PA.
In particolare:
- per i contratti di importo inferiore a 140 mila euro, oggetto di affidamento diretto, la Pubblica Amministrazione può ridurre i corrispettivi fino al 20%. Al professionista è quindi assicurato un compenso minimo dell’80% rispetto al previsto;
- nel caso di contratti con importo pari o superiore a 140 mila euro, le stazioni appaltanti procedono a indire delle gare. I corrispettivi sono determinati dalle modalità del Decreto Parametri e vengono utilizzati dalle stazioni appaltanti per individuare l’importo da porre a base di gara. Gli incarichi sono assegnati in base all’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, secondo questi due criteri:
- per il 65% dell’importo posto a base di gara, l’elemento relativo al prezzo è fisso e i professionisti possono competere in termini di qualità;
- per il restante 35%, i concorrenti possono offrire un ribasso, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di indicare un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
Meccanismo di revisione dei prezzi
Il Correttivo Appalti conferma il sistema già delineato dal Codice, ma modifica le clausole di revisione dei prezzi. Queste, adesso, si attiveranno al verificarsi di condizioni specifiche.
Per gli appalti di lavori, le clausole scattano quando la variazione del costo dell’opera supera il 3% sia in aumento che in diminuzione. Gli interventi validi in questo caso sono le nuove costruzioni e la manutenzione straordinaria e ordinaria. Le variazioni che attivano le clausole sono quelle registrate a partire dall’aggiudicazione del contratto, e non dalla pubblicazione del bando. Per la revisione dei prezzi si fa riferimento agli indici del MIT e l’impresa interessata può ottenere un ricalcolo delle eccedenze al 90%.
Per gli appalti di servizi o forniture, le clausole si attivano ancora in presenza di variazioni superiori al 5% e operano nella misura dell’80% delle eccedenze. Il meccanismo di revisione dei prezzi si applica ai contratti di durata, quindi con un oggetto che non corrisponde a una prestazione ad esecuzione istantanea. Per la revisione si fa riferimento agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e anche gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Varianti in corso d’opera
Il provvedimento specifica anche quali sono le circostanze imprevedibili che giustificano le variabili in corso d’opera. In dettaglio:
- le esigenze che derivano da nuove disposizioni legislative;
- gli eventi naturali straordinari e i casi di forza maggiore che non era possibile prevedere in fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione legate a cause geologiche o idriche non prevedibili dalle parti.
Non sono invece considerate varianti in corso d’opera:
- l’uso di nuovi materiali o tecnologie che possono migliorare la qualità dell’opera o i tempi di realizzazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per risolvere questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori, a patto che questi non alterino i contenuti progettuali e i costi dell’opera.
Obbligo del BIM e digitalizzazione
Dal 2025 l’uso del BIM (Building Information Modeling) è obbligatorio per i lavori di nuova costruzione e per i cantieri su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto pari o superiore a 2 milioni di euro. Nel caso di edifici indicati come beni culturali, l’obbligo del BIM interessa i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5,5 milioni di euro.
In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, il Correttivo Appalti introduce delle disposizioni per:
- semplificare la gestione del fascicolo virtuale degli operatori economici;
- chiarire alle stazioni appaltanti le regole sulla certificazione delle piattaforme per collegarsi alla Banca dati ANAC;
- prevedere la suddivisione dei compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti, rispetto all’inserimento dei dati sulla Banca ANAC;
- accelerare e facilitare il funzionamento del casellario informatico;
- razionalizzare i requisiti tecnici per la redazione digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera;
- ridefinire i termini per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.
Rotazione negli affidamenti diretti e affidamenti esterni
Il D. Lgs. 209/2024 prevede che il contraente uscente possa essere reinvitato o individuato come affidatario diretto in alcuni casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative.
In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti includono delle clausole sulle prestazioni reintegrative che il progettista deve attuare per rimediare a errori e omissioni che compromettono la realizzazione o l’uso dell’opera.
Qualificazione delle stazioni appaltanti
A proposito di questo tema, il Correttivo Appalti presenta:
- nuovi requisiti e obblighi, come il monitoraggio dell’efficienza decisionale dall’1 gennaio 2025;
- incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che si avvalgono di quelle qualificate, più altri requisiti flessibili per prevenire blocchi nelle fasi di esecuzione;
- requisiti flessibili per la qualificazione in fase di esecuzione, con lo scopo di prevenire stalli di sistema.
Sono inoltre messi nero su bianco l’erogazione dei corsi di formazione per migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti e l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento. Questo ha l’obiettivo di monitorare l’attività dei soggetti aggregatori, individuare gli ambiti con uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e di promuovere la specializzazione dei soggetti aggregatori.
Le nuove disposizioni del Correttivo Appalti si propongono di correggere il tiro rispetto alle norme del Codice Contratti Pubblici. Vedremo nei prossimi mesi se e quanto questo obiettivo è stato centrato.
Fonti:
- EdilPortale, “In vigore il Correttivo del Codice Appalti” di Paola Mammarella;
- BibLus, “Correttivo Codice Appalti 2025 in vigore, cosa cambia?”;
- Altalex, “Correttivo Codice Appalti: novità su avvalimento, subappalto, partenariato e Collegio consultivo tecnico” di Giuseppe Sferrazzo.