È legge il Ddl Ecoreati

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Con l’approvazione al Senato di qualche giorno fa, il Ddl n.1345-B, che contiene disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, è diventato legge. Una legge che introduce nel codice penale, in quanto delitti, cinque nuovi ecoreati:

INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Aggravanti: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

DISASTRO AMBIENTALE
È punita con la reclusione da 5 a 15 anni ogni alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

TRAFFICO E ABBANDONO MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA’
È prevista la reclusione da 2 a 6 anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro per il reato di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO
Da 6 mesi a 3 anni è, invece, la reclusione prevista per l’impedimento del controllo ambientale, che avviene negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato. Il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di due terzi . Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per l’ambiente.

OMESSA BONIFICA
Chiunque, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi sarà punito con la reclusione da uno a 4 anni e multa fino a 80mila euro.

La legge prevede, inoltre, l’aggravante ambientale, ovvero un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso per eseguire uno dei delitti contro l’ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell’ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente.
Diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi invece si impegna a evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado” (ravvedimento operoso).

In caso di condanna o patteggiamento per i reati suddetti il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo.
Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.
I beni e i proventi confiscati devono essere messi a disposizione della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.
La confisca non è obbligatoria quando i beni appartengano a terzi estranei al reato. È inapplicabile quando l’imputato ha provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

In caso di condanna, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

 

Foto credit: Nephelim

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