Lavori pubblici: le novità tra Sblocca Cantieri e digitalizzazione

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Cantiere, costruzione di opere pubbliche
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Pochi cambiamenti, ma sostanziali: cosa c’è di nuovo per il Codice Appalti con la proroga delle misure per l’affidamento della progettazione delle opere pubbliche e l’obbligo di digitalizzare il ciclo di vita dei lavori

Il Superbonus e i bonus edilizi sono tra i grandi temi della Legge di Bilancio 2024, ma nel provvedimento trovano spazio anche alcuni accorgimenti sul Nuovo Codice Appalti. Nei giorni precedenti all’approvazione della l. n. 213/2023 si vociferava della possibilità di prorogare la data dell’1 gennaio 2024 per la digitalizzazione degli appalti. Così non è stato, ma la Manovra ha confermato, tra gli altri, le semplificazioni previste dal Decreto Sblocca Cantieri rispetto alle procedure di affidamento della progettazione di lavori pubblici.

Vediamo in dettaglio le novità.

Sblocco Cantieri e aumento dei prezzi

L’art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio 2024 rende permanente il modello previsto dal Decreto Sblocca Cantieri, che era precedentemente previsto solo per gli anni 2019-2023. Citando il documento, nel periodo indicato, “i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”.

Invece di continuare con delle proroghe a tempo, quindi, la nuova Legge di Bilancio ha scelto di modificare questa disposizione inserendo la dicitura “a decorrere dall’anno 2019”.

In arrivo entro entro il 31 marzo 2024 un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fissi le modalità di analisi e monitoraggio delle attività progettuali, anche con lo scopo di verificare il livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.

La Manovra proroga inoltre per tutto il 2024 alcune disposizioni del d.l. 50/2022. È il caso, per esempio, dell’applicazione da parte del direttore dei lavori dei prezzari aggiornati, anche in deroga alle previsioni contrattuali, in relazione ai SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate sotto la responsabilità dello stesso.

Digitalizzazione degli appalti

Il Nuovo Codice Appalti cita tra i suoi punti la volontà di modernizzare il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Dall’1 gennaio 2024, quindi, è diventato obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate” per la gestione delle gare pubbliche.

Questo significa che le amministrazioni e le imprese non dotate di piattaforme proprie dovranno ricorrere a quelle messe a disposizione da altri soggetti, come stazioni appaltanti, centrali di committenza e soggetti aggregatori.

Operatore che lavora al computer
Foto via Canva

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac. Questa interagisce sia con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, che con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti per gestire le fasi del ciclo dei contratti pubblici. In particolare in questo modo sarà possibile monitorare:

  • la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
  • l’accesso alla documentazione di gara, la presentazione del Documento di gara unico europeo e la presentazione delle offerte;
  • l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Fascicolo Virtuale dell’operatore economico

Un’altra novità: grazie all’interoperabilità delle varie componenti del sistema, sarà operativo il Fascicolo Virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac. Questo strumento permette l’accesso alle informazioni relative a un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione.

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire in autonomia, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate) attraverso l’interoperabilità e potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui l’operatore economico partecipa.

Nelle parole di Giuseppe Busia, Presidente di Anac, “la digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni. I dati rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall’altro permettono di rendere le decisioni della pubblica amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di accountability”.

“La digitalizzazione end-to-end del processo di acquistoprosegue su Edilportalepermetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

Sull’aumento dei prezzi e i nuovi contributi

La nuova disciplina prevede anche l’allocazione di risorse per realizzare una o più opere pubbliche nell’ambito di:

  • messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
  • interventi di viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale e sviluppare la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

I tempi previsti per l’erogazione dei contributi dovrebbero essere rapidi: tre mesi per le opere con costo fino a 150.000 euro.

Infine, l’articolo 1, comma 272 e seguenti, dispone finanziamenti per consentire l’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

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