L’Ecofin approva il PNRR: proroga per il Superbonus 110%

1080
Veduta esterna del palazzo sede del Consiglio Ecofin
Credit foto: Wall Street Italia

Il via libera dall’Ecofin prolunga il termine ultimo del Superbonus 110% e delle opzioni alternative.

Lo scorso 13 luglio, il Consiglio Economia e Finanza dell’UE ha pubblicato un comunicato stampa attraverso cui ufficializzare l’approvazione dei Recovery Plan di 12 Stati membri e tra questi rientra anche l’Italia.

Tale conferma ha reso possibile le proroghe al Superbonus 110%, le quali dipendono strettamente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Adesso, infatti, per gli edifici unifamiliari la nuova data di scadenza è prevista per il 30 giugno 2022.

Il documento dell’Ecofin, inoltre, ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per usufruire delle opzioni per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

L’approvazione da parte del Consilium dell’Unione Europea ha permesso l’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

In attesa della conferma ufficiale del Governo, il nuovo orizzonte temporale sembra così definito:

  • Per tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari): 30 giugno 2022;
  • Per edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario: 30 giugno 2022; se entro questa data è stato completato più del 60% dei lavori, sarà possibile arrivare al 31 dicembre 2022;
  • Per condomìni: 31 dicembre 2022, a prescindere dalla quota dei lavori realizzati;
  • Per edifici di proprietà degli ex IACP: 30 giugno 2023; se entro questa data sarà stato completato almeno il 60% dei lavori, sarà possibile arrivare al 31 dicembre 2023.
Grafica sull'impegno condiviso dal Consiglio Ecofin e dall'Italia
Credit foto: EdilPortale

Già in un’altra occasione abbiamo messo a punto una breve guida al Superbonus; tuttavia, adesso, riteniamo utile fare un ripasso veloce.

Il Superbonus 110% è stato introdotto dal Decreto Rilancio e consiste in un’agevolazione delle spese per l’efficientamento energetico e strutturale del proprio edificio.
È possibile usufruire della detrazione per interventi che riguardano la realizzazione di un cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, o la messa in sicurezza antisismica.

Le spese, poi, verranno detratte in cinque rate della dichiarazione dei redditi. In alternativa, è anche possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

La cessione del credito d’imposta può essere fatta in misura corrispondente alla detrazione e verso intermediari finanziari, istituti di credito, o anche verso l’impresa che ha eseguito i lavori. Chi riceve il credito, a sua volta, potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo.

Se i controlli dovessero evidenziare che il contribuente non avrebbe avuto diritto al Superbonus, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo.

Con lo sconto in fattura, invece, il contribuente richiede all’impresa che esegue i lavori di applicare uno sconto diretto sulla fattura di spesa: sarà poi l’impresa stessa a decidere se accettare o meno, e se applicare uno sconto parziale.

Lo sconto massimo applicabile è uguale alla spesa effettuata e il titolare dell’impresa potrà poi recuperare il tutto attraverso un credito d’imposta con uno sconto pari alla detrazione spettante e con la possibilità di cederlo a terzi.

In Italia la situazione relativa alle detrazioni fiscali è sempre stata oggetto di proroghe stabilite annualmente, ostacolando così la programmazione di investimenti a lungo termine.

Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni scadranno il 31 dicembre 2021 e spetterà alle Leggi di Bilancio, eventualmente, spostarne la scadenza al prossimo anno.

Sarà possibile usufruire di questi bonus ancora per tutto il 2021, mentre cessione del credito e sconto in fattura resteranno a scelta dei contribuenti – per gli interventi previsti dal Superbonus 110% – anche per le spese sostenute nel corso del 2022.

CONDIVIDI

NESSUN COMMENTO

SCRIVI UNA RISPOSTA