Breve guida al Superbonus 110%

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Ristrutturare casa superbonus 110%

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Come funziona è ormai chiaro, come si ottiene un po’ meno.

Rispondono a questa domanda il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti stilando una check-list che chiarisce nel dettaglio tutta la documentazione necessaria per richiedere la detrazione.

Chi ne ha diritto?

Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, i familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali. Ci sono interventi definiti “principali” o “trainanti” che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi “secondari” che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli “trainanti”.

Interventi principali che danno diritto alla detrazione maggiorata

Realizzazione di cappotto termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobliare.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio

Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera

Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

Messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).
È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%.

Interventi secondari che danno diritto alla detrazione maggiorata se realizzati congiuntamente ai principali:

  • Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale;
  • Messa in opera di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo che garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • Realizzazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche:

  • le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Come usufruire del Superbonus 110%?

Detrazione diretta

Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

Sconto in fattura

Invece di usufruire direttamente della detrazione fiscale o del credito di imposta, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari. Il fornitore può anche applicare uno sconto parziale.

Cessione del credito

In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) banche e intermediari finanziari. Se dai controlli emerge che il contribuente non avrebbe avuto diritto al Superbonus, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzarlo. I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, indipendentemente dalla scelta degli altri. Si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica, non eseguita congiuntamente agli interventi principali.

 

 

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