Efficienza energetica: introdotta la strategia di ristrutturazione a lungo termine

2101

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva sull’efficienza energetica.

L’idea è quella di accelerare le opere di ristrutturazione in una direzione economicamente efficiente. Attraverso, ad esempio, l’applicazione negli edifici esistenti di domotica e tecnologie informatiche intelligenti.

Per quanto riguarda i nuovi edifici, invece, si dovrà favorire lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica.

Il decreto legislativo di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio”, pubblicato il 9 giugno in Gazzetta Ufficiale, introduce dunque i nuovi requisiti da rispettare.

Scopo del decreto

Il decreto, che integra e modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia si pone come obiettivi:

  • Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Ottimizzare il rapporto oneri – benefici per la collettività, accelerando le ristrutturazioni economicamente efficienti.
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per favorire, nel settore dell’edilizia, la mobilitazione di risorse e la realizzazione di edifici ad emissioni zero.
  • promuovere l’uso delle tecnologie informatiche a supporto dell’ottimizzazione energetica.
  • dare impulso alla mobilità elettrica.

Le novità in materia di APE (attestato di prestazione energetica)

Sono state aggiornate anche le sanzioni per la mancata presenza dell’Attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE) o della relativa dichiarazione nell’ambito delle compravendite e delle locazioni.

Il pagamento delle sanzioni, inoltre, non esclude l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica entro quarantacinque 45 giorni.

Solo in termini di chiarezza: l’APE è un documento indicante le caratteristiche energetiche di edifici o di unità immobiliari richiesto, a partire dal 2013, dall’art. 6 del d.lgs. 192/2005 che disciplinava l’Attestato di certificazione energetica (Ace).

Il proprietario di un immobile, pertanto, è tenuto a produrre l’APE, nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne siano già dotati.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Se si parla di contratti si locazione, invece, la sanzione va da mille a quattromila euro. A meno che la durata del contratto non superi i tre anni, in quel caso infatti la sanzione viene dimezzata.

Nuove regole per gli incentivi energetici

Per quanto riguarda gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, si è stabilito che, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, saranno commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
d) una diagnosi energetica;
e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia. Tenendo conto, anche in questo caso, della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui sopra sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Viene istituito inoltre, presso l’ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

Per lo svolgimento di tale attività, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.

Il testo integrale del decreto è, come sempre, disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale

1 COMMENTO

  1. Ottime iniziative, in Italia è necessario fare molto per cambiare una situazione a dir poco pessima sul piano della riqualificazione degli edifici.. oltre la metà hanno almeno 50 anni di età, non possiamo pretendere che rispettino le moderne esigenze di efficientamento energetico.

SCRIVI UNA RISPOSTA