Il vademecum riepiloga punto per punto il funzionamento e le modalità di applicazione della maxi-detrazione
Dall’Agenzia delle Entrate arriva un primo tentativo di riordinare il panorama legislativo attuale, impegno tradottosi lo scorso 23 giugno 2022 nella pubblicazione della Guida aggiornata al Superbonus e della Circolare n. 23/E.
Lo scopo delle Entrate è quello di chiarire la corretta applicazione della detrazione al 110%, riassumendo le numerose circolari, risoluzioni, guide e risposte che si sono succedute dalla pubblicazione del Decreto Rilancio.
Se la Guida contiene importanti novità sul futuro della cessione del credito, la Circolare si propone di aiutare i beneficiari del bonus ad orientarsi tra le diverse normative e spiega in maniera semplificata tutte le informazioni legate al funzionamento dell’incentivo.
Il documento prende in esame i diversi fattori che incidono sulla fruizione del Superbonus e si focalizza soprattutto su:
- soggetti beneficiari;
- edifici interessati dagli interventi;
- tipologie di interventi e spese ammesse all’agevolazione;
- principali aspetti dello sconto in fattura e della cessione del credito con i relativi adempimenti previsti.
Ognuno di questi punti viene articolato in diverse sottocategorie, utili al lettore a distinguere le singole casistiche e individuare la propria.
Le scadenze fino al 2025
Per prima cosa è importante fare riferimento all’orizzonte temporale. Attualmente il Superbonus 110% prevede le seguenti scadenze:
- 30 settembre 2022: per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari dalle persone fisiche, con eventuale proroga al 31 dicembre 2022 se entro settembre sia stato completato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- 30 giugno 2023: per i lavori di risparmio energetico condotti da Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e altri enti con finalità sociali, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno sono stati completati i lavori per almeno il 60% con 2 SAL.
Condomini e persone fisiche che operano su edifici unifamiliari e su singole unità appartenenti ad edifici plurifamiliari, così come anche le ONLUS, le APS e le ADV, potranno continuare ad usufruire dell’agevolazione con l’aliquota diminuita secondo i seguenti termini:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
A chi è rivolto il Superbonus 110%
Tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione figurano:
- proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo;
- IACP ed enti con finalità sociali;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale;
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- Comunità Energetiche Rinnovabili;
- Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali.
Su quali edifici è possibile intervenire
A essere interessati sono:
- unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alla categoria catastale A/9 (riferita a castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico);
- immobili vincolati, per i quali il proprietario ha notificato e motivato una dichiarazione di interesse culturale;
- immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”) o in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”);
- edifici sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali;
- edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- immobili di “uso promiscuo”, ovvero indicati come propria abitazione ma impiegati per esercitare un’attività professionale;
- condomini, supercondomini e condomini minimi;
- lavori di indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno.
Le tipologie di intervento e le spese ammesse alla detrazione
Nello specifico è possibile richiedere il Superbonus per:
- interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico;
- interventi “trainanti” di riqualificazione energetica;
- Interventi “trainanti” antisismici, sia nei centri storici che a livello locale per attività di riparazione;
- interventi “trainanti” come:
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici;
- operazioni previste dal Bonus barriere architettoniche con detrazione al 75%.
Per quanto riguarda le spese, rientrano nell’incentivo fiscale quelle di cumulabilità del Superbonus, il contributo per la ricostruzione post Sisma 2016 e le proroghe introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Adempimenti procedurali
Il rilascio delle asseverazioni è una delle condizioni necessarie alla fruizione del Superbonus. Pertanto ai fini della maxi-detrazione e delle opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito è fondamentale che:
- i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della congruità delle spese in relazione agli interventi agevolati, secondo quanto ribadito dalla Circolare n. 19/E che impone l’obbligo di una polizza assicurativa per l’agevolazione al 110%;
- i professionisti impegnati nella realizzazione di interventi antisismici assicurino l’efficacia delle operazioni per la riduzione del rischio sismico.
Le asseverazioni stipulate da soggetti non abilitati non consentono di accedere all’agevolazione.