Superbonus, come utilizzare lo spalma crediti in 10 anni

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Superbonus spalma crediti: il cappotto termico è tra gli interventi ammessi
Credit foto: Bonus Casa - L’eco di Bergamo

Attiva dal 2 maggio 2023 la nuova funzionalità dell’Agenzia delle Entrate per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche

I soggetti titolari di crediti da bonus edilizi possono ripartire le somme non ancora utilizzate in dieci quote annuali di pari importo: ecco la novità principale emersa dalla legge di conversione del DL 11/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 aprile 2023.

La possibilità di diluire i crediti interessa chi ha praticato lo sconto in fattura o acquisito il credito, e quindi:

  • professionisti e imprese edilizie;
  • cessionari diversi dai primi, a qualunque categoria appartengano;
  • istituti bancari e Poste spa.

La ripartizione è irrevocabile e riguarda i crediti legati a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. In più si applica a tutte le spese sostenute nel 2022 per il periodo di imposta 2023, a patto che la prima opzione sia stata comunicata entro il 31 marzo 2023. La rateizzazione è esercitabile, infatti, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Le nuove rate potranno essere utilizzate solo a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. In compenso, però, sarà possibile ricorrere a questa soluzione pure per le rate di crediti degli anni precedenti, in maniera totale o parziale.

La ripartizione in 10 quote potrà riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e resta aperta la possibilità di inviare più di una comunicazione per rateizzare la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Come funziona: un esempio

È la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire il funzionamento della ripartizione dei crediti. Si suppone, infatti, il caso di un contribuente che abbia una rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro. Se il soggetto in questione prevede di non avere sufficiente capacità per assorbire la rata in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2023, le opzioni possibili sono le seguenti:

  • stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare subito all’Agenzia delle entrate la restante parte che non prevede di utilizzare (40 euro). La differenza sarà divisa in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il contribuente avrà altri crediti residui non utilizzabili, potrà comunicare all’Agenzia di voler usufruire della compensazione lunga anche in questo caso;
  • attendere fino alla fine dell’anno per avere certezza sull’ammontare dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate per la quota “avanzata”.

Come applicare: date e modalità

Obiettivo della misura, già prevista nel Decreto Aiuti quater, è di rimettere in moto il mercato delle cessioni edilizie dopo lo stop delle operazioni per tutti i lavori che non erano già iniziati o approvati al 17 febbraio 2023.

Il provvedimento permette così a chi non ha sufficiente capienza Irpef di poter optare per una agevolazione più lunga, usufruendo direttamente della maxi-detrazione senza necessità di doverla cedere (considerata anche l’impossibilità di cessione per le pratiche successive al 16 febbraio 2023).

Ciascuna rata annuale può infatti essere utilizzata solo in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta o ulteriormente diluita. Nel caso in cui a fine anno, però, si dispone ancora di una somma che non può essere compensata, è possibile ricorrere alla rateizzazione lunga anche per questa quota.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti per i crediti relativi al Superbonus derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate entro il 31 ottobre 2022;
  • agli anni 2023 e seguenti per i crediti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 fino al 31 marzo 2023, ancora rispetto al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti per le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023 per il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche.

Per accedere alla rateizzazione lunga, a partire dal 2 maggio 2023, fornitori e cessionari dovranno semplicemente accedere all’area riservata del sito dell’Entrate e collegarsi alla nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, dove sarà necessario comunicare la tipologia del credito, la rata annuale da ripartire e l’importo.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Si ricorda che la detrazione in 10 quote annuali può essere applicata solo per le spese agevolate con i bonus sopra citati e solo in riferimento all’anno 2022. Per il 2023, invece, la detrazione Superbonus resta ancora spalmabile su quattro anni.

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