Nuovi costi massimi per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi dai bonus edilizi.
Il 15 aprile 2022 segna l’entrata in vigore del DL 75/2022, il provvedimento firmato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che aggiorna i tetti massimi dei prezzi di materiali e prodotti per gli interventi agevolati dai bonus fiscali.
I nuovi massimali sostituiscono quelli già esistenti per l’Ecobonus nel DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti Tecnici) e prevedono un aumento del 20% circa per far fronte ai rincari delle materie prime e all’inflazione.
I tetti del Decreto Prezzi saranno rivisti annualmente e non saranno omnicomprensivi, quindi non comprenderanno IVA, oneri professionali e costi di posa in opera. Inoltre saranno applicati ai lavori per i quali è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo dopo il 15 aprile.
Casi di applicazione e spese ammissibili
Il provvedimento modifica l’allegato A del Decreto Requisiti Tecnici e si rivolge a chi usufruisce di un’agevolazione per la riqualificazione energetica attraverso detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito.
Rispetto a quanto stabilito dal Decreto Requisiti Tecnici, il Decreto Prezzi inserisce adesso l’obbligo di ricorrere al prezzario per gli interventi di efficientamento energetico per cui è stata richiesta l’asseverazione, ovvero il documento rilasciato da un tecnico abilitato che attesti la validità di tutti i requisiti necessari per usufruire dei bonus edilizi.
Il dispositivo di legge specifica così i casi di applicazione del nuovo prezzario, tra cui si ricordano:
- riqualificazione energetica;
- installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
- recupero del patrimonio edilizio;
- adozione di misure antisismiche;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- recupero o restauro della facciata di edifici esistenti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di tecnologie di building automation.
In particolare l’art. 3 del Decreto Prezzi afferma che i costi indicati non hanno a che vedere con la spesa massima consentita e che questa resta definita dalle diverse norme che ne disciplinano la procedura.
Il documento specifica però che gli interventi di installazione di fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica e colonnine di ricarica devono comunque rientrare nei limiti di spesa previsti dal Decreto Rilancio, così fissati:
- impianti fotovoltaici: il totale delle spese ammonta a 48.000 euro e rispetta il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza massima dell’infrastruttura;
- sistemi di accumulo integrati nei fotovoltaici agevolati: stesso limite di importo del fotovoltaico e limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo;
- installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche: premesso che sia possibile installare una sola infrastruttura per unità immobiliare, il limite di spesa è così differenziato:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini fino a otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini con più di otto colonnine.
Il provvedimento comprende tutti gli interventi ammessi dal Superbonus 110%, mentre per i lavori inclusi negli altri incentivi edilizi, l’asseverazione è necessaria solo quando vengono esercitate le opzioni di fruizione indiretta del credito, come lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Le opere di edilizia libera e le attività con importo inferiore a 10 mila euro non necessitano di asseverazione.
I casi esclusi dall’allegato A
Il Decreto Prezzi vieta il ricorso ai prezzi di mercato e afferma che sarà possibile impiegare altri prezzari solo per i lavori che non hanno un impatto energetico.
Per le opere non incluse nell’allegato A i massimali saranno calcolati facendo riferimento ai prezzari compilati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti, oppure a quelli rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome, così come stabilito dal Decreto Sostegni ter.
Infine, nei casi in cui le attività comprese nell’allegato siano inserite nell’ambito di altri interventi, come ad esempio l’installazione di nuovi infissi durante un’opera di ristrutturazione, il prezzo massimo non può superare quello riportato nell’allegato stesso.