Bonus ristrutturazioni: limiti e tetti per recuperare la detrazione fiscale

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La presenza dei Bonus Casa ha permesso in questi ultimi anni di favorire il rilancio del mercato edile e al contempo di sostenere parte delle spese dei contribuenti in questo settore. Chi ha avuto a che fare con le detrazioni fiscali in questi anni si è spesso imbattuto nei concetti di “capienza fiscale” e di “tetto massimo” come vincoli o limiti all’accesso alle detrazioni. Vediamo di che si tratta.

Il tetto di spesa

Il bonus ristrutturazione – in vigore fino al 31 dicembre 2020 – ha un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, sul quale calcolare la detrazione del 50%.

“La detrazione fiscale di 96.000 euro per immobile è annuale a patto che non sia una prosecuzione di una ristrutturazione precedente” come spiega la Circolare 17/2015 dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, se un contribuente effettua una ristrutturazione e comunica la fine lavori, qualora l’anno successivo inizi un nuovo intervento sulla stessa unità immobiliare (che non sia ovviamente un prosieguo del primo), potrà nuovamente calcolare la detrazione su una spesa massima di 96.000 euro.

Al contrario se i nuovi interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle già sostenute, in modo che il totale degli anni non superi il limite complessivo di 96.000 euro.

La capienza fiscale

La capienza fiscale è la capacità del contribuente di abbattere l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

Per calcolarla si parte dall’imposta lorda dovuta (indicata nella propria dichiarazione dei redditi), confrontandola con la rata annuale da detrarre. Se si ha un reddito variabile, il calcolo di confronto dovrà essere ripetuto ogni anno.

La capienza fiscale di ogni contribuente è proporzionale al reddito e coincide con l’Irpef dovuta, il complesso delle detrazioni cui il contribuente ha diritto non può comunque eccedere la sua capienza fiscale. Di conseguenza, il contribuente potrebbe ‘perdere’ una parte delle detrazioni.

Edilportale.com ha pubblicato degli esempi pratici, che riportiamo:

  1. Il contribuente A ha effettuato una ristrutturazione per un importo lavori di 30.000 euro: in teoria potrebbe detrarre il 50% dell’importo lavori complessivo, ovvero 15.000 euro in dieci rate annuali da 1.500 euro. Ipotizziamo che il contribuente abbia un’Irpef lorda dovuta di 4.000 euro l’anno. In questo caso la capienza fiscale è ampiamente sufficiente, dato che l’importo detratto annualmente (1.500 euro) è ben al di sotto dell’imposta lorda dovuta (4.000 euro).
  2. Il contribuente B ha speso 150.000 euro per i suoi lavori di ristrutturazione e ha un’irpef lorda di 4.000 euro. Potrà portare in detrazione il 50% di 96.000 euro (tetto massimo di spesa) ossia 48.000 euro, che saranno ripartiti in dieci rate da 4.800 euro. In questo caso la capienza non è sufficiente perchè l’importo da detrarre annualmente (4.800 euro) è al di sopra dell’imposta lorda dovuta (4.000 euro). Dunque, i restanti 800 euro, ovvero la parte eccedente, andrà persa.
  3. Il contribuente C, che sta detraendo le spese e che, per un anno dei dieci, si ritrova nella no-tax area, cioè nella condizione di non dover pagare Irpef, perderebbe l’intera rata annuale di detrazione e non potrebbe recuperarla in alcun modo.

La capienza fiscale è quindi un riferimento importante da tenere conto prima di avviare lavori di ristrutturazione se si programma di sfruttare le detrazioni fiscali previste. Considerando anche che sono detraibili anche le spese sanitarie, quelle relative al mutuo per la prima casa, ai figli a carico ecc. e che le spese detraibili si sommano. 

In caso di incapienza fiscale ci sono delle soluzioni alternative. La detrazione può essere, ad esempio, “divisa” con altre persone, in alcuni specifici casi:

 In caso di comproprietà, “la detrazione prescinde dalle quote di possesso dell’immobile, ma è legata esclusivamente alle spese effettivamente sostenute da ciascun comproprietario”, come evidenziato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 57/1998. I comproprietari possono dunque portare in detrazione per intero le fatture singolarmente intestate, la metà delle fatture cointestate, la percentuale di spesa sostenuta (anche se le fatture sono intestate ad un solo beneficiario) purché l’importo di tale spesa venga annotato.

• Per fruire della detrazione, le spese di ristrutturazione (o parte di esse) possono essere sostenute dal familiare convivente, al quale saranno ovviamente intestate le fatture. Non è necessario che egli abbia sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attesti, mediante una autodichiarazione, di vivere nell’immobile oggetto dei lavori.

• La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/2019. Ai fini delle detrazioni, le fatture e i bonifici dovranno essere intestati al detentore oppure, se egli ha sostenuto solo una parte della spesa totale, quest’ultima dovrà essere indicata in fattura.

• Il caso del trasferimento della detrazione da un soggetto ad un altro. Tale evenienza si verifica soltanto se avviene la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, prima dei dieci anni (periodo per fruire della detrazione). Rientrano nella variazione della titolarità di un immobile la donazione, la vendita, la successione. Inquesti casi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta al nuovo titolare dell’unità immobiliare, che ne potrà usufruire sempre in relazione alla sua capienza fiscale.

Foto credit: elbym

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