Detrazioni ristrutturazioni, come fare: 7 cose da sapere

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Abbiamo parlato tanto del Bonus Ristrutturazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ma per ottenerlo, cosa bisogna fare?

Innanzitutto, ricordiamo che l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86. Vediamo nel dettaglio a cosa fare attenzione:

  1. La legge dichiara che, sul totale delle spese sostenute, si può ottenere una detrazione Irpef del 36%, ripartita in 10 quote annuali, per un importo complessivo di 48 mila euro ad immobile. Tuttavia fino al 31 dicembre 2018 l’agevolazione fiscale sale al 50% e il limite di spesa raggiungibile arriva ad un massimo di 96 mila euro.

2. Possono usufruire di questi vantaggi anche coloro che acquistino fabbricati a uso abitativo già ristrutturati.

3. La detrazione, inoltre, può essere richiesta per tutte le opere di restauro o risanamento conservativo eseguite da imprese o cooperative che assegnino l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori. In questo caso specifico, l’acquirente avrà diritto alla detrazione, ma su un importo forfetario. Cioè il 25% del prezzo di vendita IVA inclusa.

4. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

5. È bene ricordare che sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica si applica l’IVA agevolata al 10%. Lo dice l’art. 7, comma 2b della Lg 488/1999.
Tuttavia, se nella ristrutturazione vengono inclusi beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo sul valore della manodopera impiegata per installarli.

6. Per quanto riguarda questo tipo di beni, infatti, l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. I beni significativi sono elencati nel D.M. 29.12.1999 e sono in linea di massima: ascensori e montacarichi; infissi; caldaie; video citofoni; condizionatori e sistemi di riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno, e gli impianti di sicurezza.

7. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge che per usufruire della detrazione sarà necessario:

  • inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Per chiarezza vi ricordiamo che nel bonifico dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986”;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini, oltre al codice fiscale del condominio bisognerà indicare quello dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento.

 

Foto Credits: congerdesign

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