Sicurezza sul lavoro: da luglio nuove sanzioni

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto nuove sanzioni per le inosservanze degli obblighi di legge sulla sicurezza sul lavoro, incluse quelle in materia di igiene e salute.

Un tema sempre molto importante in un Paese in cui sono già 469 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nei primi sei mesi dell’anno, secondo quanto pubblica repubblica.it.

Le nuove sanzioni, che aggiornano quindi il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, che prevede esso stesso che ogni 5 anni le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie siano rivalutate in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo, dispongono dal 1° luglio 2018 un aumento dell’1,9% di tutti gli importi.

La novità è stabilita dal Decreto direttoriale del 6 giugno 2018 n.12, recante “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare Prot. n. 314 del 22 giugno 2018 ha fornito poi le istruzioni operative per il personale ispettivo.

Per calcolare gli importi delle nuove sanzioni occorre rivalutare dell’1,9% gli importi delle sanzioni attualmente vigenti, senza effettuare alcun arrotondamento alle cifre finali risultanti dal calcolo, come invece prevedevano le previgenti disposizioni di cui alla Legge n. 99/2013, conversione DL n. 76/2013.

Sono escluse dall’aumento le somme previste nei casi di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e del versamento delle cosiddette “somme aggiuntive”, previste dall’art.14 del DLgs n.81/2008.

Ma come si compone il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro?
Innanzitutto prevede tre categorie di responsabilità giuridica: penale, civile ed amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali, che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.

Laddove nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente, mentre nel secondo caso, è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata.

Il recepimento del Decreto n.12/2018 porta in sé una nuova versione del Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro coordinata al DLgs n.81/2008, che prevede rispetto alla versione del 2017 anche l’inserimento di alcune disposizioni di Legge:
– Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti, gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è stata inserita la Legge n. 191/1974;
– Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, di cui all’art. 131 c. 5 del D.lgs. n.81/2008, è stato inserito quanto disposto nella circolare n.10/2018
– Soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 12/2018 con il Decreto Direttoriale n.51/2018 per il relativo elenco
– nel TU è inserito quanto emerso in alcuni interpelli in materia e precisamente il 3/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018

Insomma un nuovo capitolo per la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, che continua la lunga storia della materia, minuziosamente ricostruita di recente da ediltenico.it.

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